giovedì 2 maggio 2024

20 anni dal "grande allargamento"

Tanti non se lo ricorderanno nemmeno, ma il 1° maggio è anche l'anniversario del più ampio allargamento dell'UE a Est. Infatti, quel giorno del 2004, 10 stati europei (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchiadiventarono membri a tutti gli effetti. Con l'illusione che l'Unione europea sarebbe diventata più forte e l'Europa più stabile....





venerdì 4 agosto 2023

Cosa si intende per alimentare innovativo

Secondo la FAO, l’Organizzazione ONU per l'alimentazione e l'agricoltura, l’alimentare innovativo (novel food; nouvel aliment) è definito come «un tipo di alimento che non ha una storia significativa di consumo, o è prodotto con un metodo che non è stato precedentemente utilizzato per gli alimenti».

In questo caso, non vi è indicata una precisa soglia temporale di smercio e utilizzo a partire dalla quale considerare se un prodotto è innovativo (o meno). Ciò avviene, invece, nel caso del regolamenti UE 2283 del 25 novembre 2015.

Il comparto dell’alimentare innovativo nell’Unione europea è infatti normato dal Regolamento UE 2015/2283 (in sostituzione del precedente Reg. 258/1997), pienamente in vigore dal gennaio 2018. In esso viene chiaramente definito il prodotto in questione; all’art. 3 si specifica che "qualsiasi alimento che non sia stato consumato in modo significativo in Europa prima del 15 maggio 1997 è considerato un nuovo alimento". Questa categoria comprende nuovi alimenti, alimenti provenienti da nuove fonti, nuove sostanze utilizzate negli alimenti e nuovi mezzi o tecnologie di produzione alimentare.

Sono altresì nuovi alimenti quei cibi consumati da almeno 25 anni nei paesi terzi senza rischi per la salute. Risultano in ogni caso esclusi prodotti con normativa verticale specifica come OGM, enzimi e additivi.

Questi prodotti, quindi, devono sottostare ad un'autorizzazione per valutarne la loro sicurezza prima della loro immissione in commercio. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente online alla CE – Dipartimento Generale Salute e Sicurezza alimentare (e non più a ogni singolo stato membro), conformemente alle linee guida pubblicate dall’autorità per la sicurezza alimentare (EFSA - European Food Safety Authority), con i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione. Analogamente (attraverso una procedura particolare e semplificata), si procede nel caso di alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, anche se già in commercio, in maniera tale da agevolare gli scambi di alimenti e consentire la loro immissione sul mercato comunitario(linee guida EFSA specifiche). L’accertamento della sicurezza viene fatto dall’EFSA.

È da sottolineare che l’uso di nuovi prodotti alimentari nell’UE è approvato sulla base di prove scientifiche, solo se questi non presentano rischi per la salute pubblica, il loro uso non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale quando sostituiscono un prodotto alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore. Prima di venire autorizzati devono essere sottoposti a una valutazione scientifica che ne garantisca la sicurezza.

Successivamente al nulla osta EFSA, la Commissione rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del nuovo alimento autorizzato nell’apposito Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (istituito con Reg. UE 2470/2017 - aggiornato annualmente), insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.

L’autorizzazione definisce le condizioni per il loro uso, la loro designazione come prodotti o ingredienti alimentari e i requisiti di etichettatura (condizioni d'uso, indicazioni nutrizionali, eventuali avvertimenti d'uso, ecc.), definiti nel Regolamento (CE) 1169/2011.

Esiste inoltre un Catalogo dei nuovi alimenti, anch’esso gestito a livello UE, che elencai prodotti di origine animale e vegetale e altre sostanze soggette al regolamento sui nuovi alimenti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri UE. Si tratta di un elenco non esaustivo che serve da orientamento per stabilire se un prodotto necessita di un'autorizzazione ai sensi del regolamento sui nuovi alimenti.


A questo punto, il prodotto alimentare innovativo può essere immesso sul mercato di qualsiasi stato membro.

Uno Stato membro da solo non può vietare o approvare individualmente un nuovo alimento autorizzato dall'UE. Tuttavia, ha la possibilità di limitare l'immissione sul mercato nazionale qualora ritenga che esista un rischio per la salute ai sensi delle clausole di salvaguardia della legislazione alimentare.

WG (C)2023




lunedì 29 maggio 2023

Il concetto di Industria 4.0

 Per Industria 4.0 si intende un nuovo modello di organizzazione delle strutture produttive, definita "intelligente" peculiare del settore manifatturiero, che ridefinisce il modo di lavorare e  la natura dell'organizzazione del lavoro, caratterizzata da un'interconnessione di macchine e sistemi all'interno dei siti di produzione, ma anche tra di essi e all'esterno (clienti, partner, altri siti di produzione). Infatti, l'Industria 4.0 non implica solo l'adozione di nuove tecnologie, ma anche l'adozione delle giuste competenze, know-how e forme organizzative per sfruttare appieno queste nuove tecnologie.



Infine, sta a indicare l'evoluzione di una serie di processi che portano l'automazione industriale più tradizionale verso una forma di integrazione digitale di tutte le sue componenti (smart factories).



Questa nuova modalità di organizzazione mira ad aumentare le capacità di una maggiore flessibilità ed adattabilità nel processo produttivo, di mass customisation e di un'allocazione più efficiente delle risorse, aprendo la strada a una nuova rivoluzione industriale (la quarta, a ragione 4.0), passando dalla produzione di massa a una produzione personalizzata su larga scala e alla crescita e sviluppo di servizi annessi. Una rivoluzione che va a interessare anche settori non prettamente manifatturieri, talora coinvolgendoli direttamente, specie la logistica e l’agricolo che beneficeranno fortemente delle innovazioni produttive adottate.



Gli elementi fondamentali dell'Industria 4.0 sono rappresentati dal ricorso ad approcci e tecnologie innovative quali l'Internet of Things, l’Artificial intelligence (AI), l’Horizontal e Vertical System integration, la Augmented Reality, la Robotics e advanced automation e la Cibersecurity, che si compongono in sistemi tecnologici innovativi quali i Cyber Physical Systems, l'Industrial Analytics, il Cloud Manufacturing, il Cloud computing, Wearable e HMI, e la Additive manufacturing o 3D Printing. 


WG (2023)


venerdì 3 marzo 2023

Redistribuzione della ricchezza derivante dal petrolio

Interessante analisi di Julien Damon sulla redistribuzione della ricchezza derivante dall'estrazione del combustibile nero pubblicata da Telos-eu (Redistribution petroliere et revenu universel), qui riferito ai casi degli Emirai arabi, Alaska e Norvegia, tra i principali produttori mondiali.

Un tema molto discusso (e con potenzialmente enormi ripercussioni sociali ed economiche) ma che, di fatto, risulta sviluppato solo in misura limitata, poiché di vera distribuzione non si è mai avviato alcun processo esteso. E, i tre casi dei paesi presi in considerazione, evidenziano chiaramente il differente approccio seguito.


martedì 28 febbraio 2023

aumenta la fame nel mondo conseguenza della guerra in Ucraina

Una grave ripercussione della guerra in Ucraina è stato l'aumento della fame nel mondo, come evidenzia l'articolo pubblicato dal WRI - World Research Insitute e dal FOLU "The Ukraine War at One Year: Resilient Food Systems Can't Wait Any Longer", con particolare impatto negativo anche su paesi molto lontani e vulnerabili, come quelli del continente africano, fortemente legati alle importazioni di beni alimentari da Russia e Ucraina, dove già il problema risultava molto serio. 

venerdì 16 dicembre 2022

Le nanotecnologie in Europa

Cosa si intende per nanotecnologie

Le nanotecnologie fanno parte di un nuovo paradigma socio-economico (il quarto) che caratterizza la società a partire dagli anni ‘80 dello scorso secolo. Assieme ad esse, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le biotecnologie e le ecotecnologie. Si tratta di tecnologie abilitanti-chiave; infatti, le nanotecnologie permettono di far progredire tutti i settori applicativi (sanità, ambiente, comunicazione, sicurezza, trasporti, tempo libero, servizi, formazione) della vita e dell’ambiente quotidiano. Come anche riconosciuto dall’High-Level Expert Group on - Key Enabling Technologies costituito nel 2014 dalla Commissione europea, le tecnologie abilitanti sono suddivise in sei raggruppamenti: nanotecnologie, micro e nanoelettronica, biotecnologie, fotonica, materiali avanzati e sistemi di produzione avanzati.

Le nanotecnologie consentono di manipolare la materia nella sua scala elementare (il nanometro), quella dell'atomo. Sono complementari alle nanoscienze che concorrono a comprendere il comportamento della materia su questa scala.

Le nanotecnologie includono i nanomateriali, i nanocomponenti, i nanosistemi, le tecniche e i processi di fabbricazione, di manipolazione, di caratterizzazione, di imaging e gli strumenti di modellizzazione-simulazione utilizzando una scala tra 1 e 100 nanometri.

Il potenziale di scoperte e applicazioni legate alle nanotecnologie deriva dal fatto che in scala nanometrica (nanoscala) le proprietà della materia possono risultare radicalmente diverse. Ciò perché a  questa scala gli atomi sono più «accessibili». A volume equivalente, la materia sotto forma di nano-oggetti (ad esempio nanoparticelle) presenta una maggiore superficie sviluppata. Questa proprietà la rende più reattiva, poiché gli reazioni chimiche si verificano in superficie. E più reattività significa potenzialmente più utilità. A questa scala, è la reattività superficiale che è determinante e le proprietà di un materiale possono così differire. Con la sola riduzione delle loro dimensioni, i materiali possono presentare nuove proprietà che non possiedono a una scala superiore o su scala macroscopica (cit. nanoyou.eu).

Nanotecnologie e mondo produttivo sono quindi legati in modo intrinseco; le imprese hanno la possibilità di integrare l’utilizzo e lo sviluppo delle nanotecnologie all’interno delle proprie strategie (adottando sia processi top-down (=miniaturizzazione, come nel caso della microelettronica) che bottom-up (quest’ultimo più caratterizzante le nanotecnologie, partendo da semplici molecole per assemblare materiali in grado di autoreplicarsi e organizzarsi seguendo schemi e meccanismo già studiati in biologia (Della Rovere, 2003) ), per ridefinire i propri modelli di business e aumentare la propria competitività, identificando soluzioni produttive ad alto tasso innovativo, in modo tale da realizzare cambiamenti radicali attraverso prodotti e servizi ad alto valore aggiunto.

I vantaggi della nanotecnologia dipendono dal fatto che è possibile adattare le strutture dei materiali a scale estremamente piccole per ottenere proprietà specifiche, estendendo così notevolmente il toolkit della scienza dei materiali. Utilizzando la nanotecnologia, i materiali possono essere resi più forti, più leggeri, più durevoli, più reattivi, più simili a setacci o ancora a migliori conduttori. Di fatto, molti prodotti commerciali di uso quotidiano che si basano su materiali e processi su scala nanometrica sono già sul mercato e nell'uso quotidiano.

Accanto agli elevati benefici dei prodotti derivati dalle nanotecnologie in termini di innovazioni e vantaggi persistono tuttavia i dubbi relativi alle eventuali ricadute a medio e lungo termine sulla salute delle persone e sullo stato dell'ambiente (tossicità, impatto sul DNA umano, impatto sinergico, implicazioni della trasformazione in nanoscala, ecc.) che sono, al momento, ancora sconosciute e oggetto di approfondite ricerche scientifiche. 


Strategia europea a favore delle nanotecnologie

Al momento non esiste una regolamentazione internazionale di riferimento alle nanotecnologie e ai nano-prodotti. A livello europeo, è stata adottata nel 2004 dalla Commissione una comunicazione Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie che definisce il concetto di nanotecnologie e indica i settori maggiormente interessati (assistenza sanitaria, tecnologie dell'informazione, produzione e stoccaggio di energia, manufatturiero, ricerca su cibo, acqua e ambiente, sicurezza) ma, in mancanza di una politica di innovazione armonizzata a livello comunitario, demanda di fatto la gestione all’iniziativa di singolo stato membro, che si trova in diretta concorrenza con altri player di settore molto più «efficaci» (in termini di potere di investimento – anche pubblico) quali gli USA, la Cina, l’India e l’Iran. 

La Commissione, indicando la necessità di un coordinamento a livello europeo a supporto dello sviluppo del settore, nella sua comunicazione delinea le attività chiave: accrescere gli investimenti e il coordinamento della [Ricerca e Sviluppo] R&S per rafforzare lo sfruttamento industriale delle nanotecnologie; sviluppare "poli d'eccellenza" che tengano conto delle esigenze sia dell'industria che delle organizzazioni di ricerca; promuovere un insegnamento e una formazione interdisciplinari del personale addetto alla ricerca, unitamente a un forte spirito imprenditoriale; assicurare condizioni favorevoli al trasferimento di tecnologia e all'innovazione, perché l'eccellenza europea nella R&S si traduca in prodotti e processi in grado di generare ricchezza. 

La Commissione altresì sottolinea la necessità di considerare le «impressioni del pubblico» rispetto alle nanotecnologie, nonché di uno sviluppo responsabile di tali tecnologie che rappresentano nuovi approcci alla R&S con applicazioni che avranno un impatto su tutti i settori tecnologici e permetteranno nuovi sviluppi in settori quali l'assistenza sanitaria, la ricerca in campo alimentare e ambientale, la tecnologia dell'informazione, la sicurezza, i nuovi materiali e la produzione e la conservazione di energia.

La comunicazione CE è stata seguita nel 2005 dalla proposta di un Piano d’azione 2005-2009 in cui l’Europarlamento UE conferma le indicazioni della CE e le priorità evidenziate. 

Nel 2008 una nuova comunicazione della CE si impegnava nel riesame della legislazione dell'UE nei settori pertinenti i nanomateriali in produzione o in commercio e contestualizza il termine di «nanomateriale» (di sintesi /o artificiale, nanostrutturato e nanometrico). E nel 2011 una Raccomandazione fornisce infine una definizione del nanomateriale.

In attesa di una nuova strategia UE nell’ambito delle nanotecnologie, è emersa sia da esperti che dall’opinione pubblica la richiesta di maggiori chiarezze riguardo ai potenziali rischi ambientali, di salute e di sicurezza derivanti dallo sviluppo di questo nuovo settore.

Nel 2004 era stato presentato a Bruxelles un Libro bianco, Vision 2020: Nano-electronics at the centre of the change, che definiva una strategia futura per la nanoelettronica in Europa, da subito ritenuto «settore strategico». Il rapporto, prodotto da un gruppo di esperti della Commissione europea, presentava una visione di ciò che il settore della nanoelettronica dovesse offrire sino al 2020 affinché l'Europa potesse avere un ruolo di leader nella ricerca e sviluppo nel campo della nanoelettronica. Gli esperti individuavano anche gli impatti che questi cambiamenti avrebbero dovuto avere sullo sviluppo di altri settori economici.

In Europa al momento esiste l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare - EFSA che sin dal 2006 segue gli sviluppi nel settore della nanotecnologia, fornendo ai gestori del rischio (in connessione con il NANO network) consulenze scientifiche e assistenza tecnica di natura indipendente, compresa l’analisi dello stato attuale delle conoscenze e degli ultimi sviluppi nel settore della nanotecnologia relativamente ad alimenti e mangimi.

L’ Osservatorio dell’Unione europea per i nanomateriali (European Union Observatory for Nanomaterials, EUON) eroga dal 2017 informazioni sui nanomateriali attualmente sul mercato nell’UE.

WG (c)2022