venerdì 4 agosto 2023

Cosa si intende per alimentare innovativo

Secondo la FAO, l’Organizzazione ONU per l'alimentazione e l'agricoltura, l’alimentare innovativo (novel food; nouvel aliment) è definito come «un tipo di alimento che non ha una storia significativa di consumo, o è prodotto con un metodo che non è stato precedentemente utilizzato per gli alimenti».

In questo caso, non vi è indicata una precisa soglia temporale di smercio e utilizzo a partire dalla quale considerare se un prodotto è innovativo (o meno). Ciò avviene, invece, nel caso del regolamenti UE 2283 del 25 novembre 2015.

Il comparto dell’alimentare innovativo nell’Unione europea è infatti normato dal Regolamento UE 2015/2283 (in sostituzione del precedente Reg. 258/1997), pienamente in vigore dal gennaio 2018. In esso viene chiaramente definito il prodotto in questione; all’art. 3 si specifica che "qualsiasi alimento che non sia stato consumato in modo significativo in Europa prima del 15 maggio 1997 è considerato un nuovo alimento". Questa categoria comprende nuovi alimenti, alimenti provenienti da nuove fonti, nuove sostanze utilizzate negli alimenti e nuovi mezzi o tecnologie di produzione alimentare.

Sono altresì nuovi alimenti quei cibi consumati da almeno 25 anni nei paesi terzi senza rischi per la salute. Risultano in ogni caso esclusi prodotti con normativa verticale specifica come OGM, enzimi e additivi.

Questi prodotti, quindi, devono sottostare ad un'autorizzazione per valutarne la loro sicurezza prima della loro immissione in commercio. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente online alla CE – Dipartimento Generale Salute e Sicurezza alimentare (e non più a ogni singolo stato membro), conformemente alle linee guida pubblicate dall’autorità per la sicurezza alimentare (EFSA - European Food Safety Authority), con i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione. Analogamente (attraverso una procedura particolare e semplificata), si procede nel caso di alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, anche se già in commercio, in maniera tale da agevolare gli scambi di alimenti e consentire la loro immissione sul mercato comunitario(linee guida EFSA specifiche). L’accertamento della sicurezza viene fatto dall’EFSA.

È da sottolineare che l’uso di nuovi prodotti alimentari nell’UE è approvato sulla base di prove scientifiche, solo se questi non presentano rischi per la salute pubblica, il loro uso non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale quando sostituiscono un prodotto alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore. Prima di venire autorizzati devono essere sottoposti a una valutazione scientifica che ne garantisca la sicurezza.

Successivamente al nulla osta EFSA, la Commissione rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del nuovo alimento autorizzato nell’apposito Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (istituito con Reg. UE 2470/2017 - aggiornato annualmente), insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.

L’autorizzazione definisce le condizioni per il loro uso, la loro designazione come prodotti o ingredienti alimentari e i requisiti di etichettatura (condizioni d'uso, indicazioni nutrizionali, eventuali avvertimenti d'uso, ecc.), definiti nel Regolamento (CE) 1169/2011.

Esiste inoltre un Catalogo dei nuovi alimenti, anch’esso gestito a livello UE, che elencai prodotti di origine animale e vegetale e altre sostanze soggette al regolamento sui nuovi alimenti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri UE. Si tratta di un elenco non esaustivo che serve da orientamento per stabilire se un prodotto necessita di un'autorizzazione ai sensi del regolamento sui nuovi alimenti.


A questo punto, il prodotto alimentare innovativo può essere immesso sul mercato di qualsiasi stato membro.

Uno Stato membro da solo non può vietare o approvare individualmente un nuovo alimento autorizzato dall'UE. Tuttavia, ha la possibilità di limitare l'immissione sul mercato nazionale qualora ritenga che esista un rischio per la salute ai sensi delle clausole di salvaguardia della legislazione alimentare.

WG (C)2023